La Corte di Cassazione traccia il discrimen tra la vendita con integrazione del prezzo in natura e la permuta con conguaglio in denaro. Dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il problema qualificatorio che connota queste due limitrofe figure deve essere risolto attraverso l’individuazione dell’“interesse comune” perseguito dalle parti, da ricostruire, nelle singole fattispecie in considerazione, mediante alcuni “indici qualificanti”. In particolare, nel caso di specie, la qualificazione del contratto come “vendita” è stata ricavata sia dalla particolare struttura dell’operazione negoziale (che era articolata in due distinti atti: alla vendita, infatti, era seguita la datio in solutum di una parte del prezzo); sia dalla circ...