Dopo aver dimostrato come il dibattito degli ultimi anni si sia sempre più avvicinato ad una titolarità congiunta (individuale-collettiva), se non collettiva, del diritto di sciopero, la relazione mette in luce come lo sciopero, nel nuovo scenario delle relazioni sindacali, non possa più costituire lo strumento "ultimo" del consenso del singolo all'azione del sindacato, secondo un'impostazione propria dell'ordinamento intersindacale, ma vada inserito nella relazione organizzativa esistente tra singolo e soggetto collettivo; ne consegue che, nell'ambito delle nuove regole prodotte dall'autonomia collettiva, ai soggetti sindacali non può essere negato il potere di disporre, nello scambio negoziale, del diritto di sciopero con effetti normativ...