La Suprema Corte conferma che, in virtù delle disposizioni della legge fallimentare, l'opposizione alla sentenza di fallimento non può sospendere l'esecuzione del fallimento, nè rende ammissibile il ricorso ad una tutela cautelare, potendosi soltanto ottenere dal Tribunale fallimentare, in via assolutamente discrezionale, una sospensione prudenziale della liquidazione dell'attivo. La decisione è commentata in raffronto al disegno di riforma della legge fallimentare secondo cui (ex art.50 e 51) la proposizione dell'opposizione non poteva comportare alcuna efficacia sospensiva, per cui si prevedeva l'ammissibilità di provvedimenti cautelari diretti ad inibire, in presenza di gravi motivi, la liquidazione dell'attivo, in via temporanea od anc...