La riformulazione del rapporto tra partecipazione amministrativa e patrimoniale alla vita della società ed ai suoi risultati, da una parte, e posizione di azionista, dall’altra, intervenuta con la riforma societaria del 2003 ha davvero i caratteri della innovazione, per così dire, straordinaria. Nella vigenza del codice civile del 1942, e con l’eccezione delle azioni di risparmio, l’azionista si distingueva da ogni altro soggetto comunque legato alla società (finanziatori, fornitori, e così via) per due caratteristiche essenziali: da una parte, l’attribuzione di peculiari diritti amministrativi, ed, in particolare, del diritto di voto, e ancor più, di quello di intervento in assemblea, che, per dottrina assolutamente dominante, doveva spet...