Il lavoro commenta l'art. 76, che disciplina il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuato da determinate categorie di soggetti per precise finalità: questa si configura come una disposizione ad ambito applicativo soggettivamente e oggettivamente circoscritto, che assume un ruolo di spicco nell’intero contesto del Titolo V della Parte II. L'art. 76 rappresenta l’unica disposizione che il “Codice” ha elevato a dettare principi di carattere generale, secondo la stessa dicitura del Capo I e, dunque, a disciplinare l’attività più rilevante: quella nella quale la particolare tipologia del dato orienta la stessa finalità del trattamento, poiché i dati idonei a rivelare lo stato di salute vengono trattati per scopi di tut...