Nessun criterio viene specificamente previsto dal legislatore in ordine alle concrete modalità di riallocazione del valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione originariamente detenuta nella scissa fra quelle risultanti al termine dell'operazione di scissione. Tuttavia, posto che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce momento di rilevanza fiscale di eventuali plus o minus e che alla partecipazione ricevuta in cambio deve complessivamente attribuirsi lo stesso valore di quella originaria, deve escludersi, almeno nella fattispecie esaminata, che alla partecipazione ricevuta in cambio sia legittimo attribuire un valore diverso da quello della partecipazione originaria sulla base di eventuali plusvalenze o minusva...