In un mercato aperto e concorrenziale l'attività di "micro" regolazione dell'Aeeg può incidere sul rapporto contrattuale se volta a ristabilire un contraddittorio paritario tra le parti del contratto di somministrazione (utente e fornitore) e quindi qualora sussista uno squilibrio contrattuale in danno del contraente debole (utente). Diversamente l'etero integrazione contrattuale ad opera di una direttiva dell'Aeeg sarà legittima soltanto se espressamente consentita da una norma di legge. In mancanza della norma attributiva del potere, è da escludere il ricorso alla teoria dei poteri impliciti in virtù di un concezione rigorosa del principio di legalità di cui il Tar Lombardia è ancora una volta portatore