Si esamina, nell’ambito dell’istituto della successione di leggi penali nel tempo, il capitale problema rappresentato dalla distinzione tra il fenomeno abolitivo e quello semplicemente modificativo di una norma incriminatrice. Dopo aver premesso che la teoria del fatto concreto è storicamente posta a fondamento della distinzione contenuta nell’art. 2 c.p. tra legge abolitiva e legge semplicemente modificativa, si postula il superamento della teoria del fatto concreto coll’introduzione del principio costituzionale di irretroattività (art. 25 comma 2 Cost.). Si accomuna poi il concetto di abolitio criminis al concetto teorico generale dell’abrogazione di una norma incriminatrice. E su tale base, si analizzano gli istituti della depenalizzazio...