Nel commento a Cass. sez. civ. I 14 marzo 2003, n. 3808 (con la quale la Suprema Corte è stata chiamata a qualificare la natura, gratuita od onerosa, del contratto di fideiussione stipulato dalla società fallita quale soggetto garante del creditore insinuante), l'Autore distingue, ai fini revocatori, le differenze tra natura gratuita o meno della garanzia. Si osserva, quindi, che rispetto alla natura gratuita oppure onerosa della garanzia, l'interprete è vincolato al precetto dettato dal legislatore, con esclusivo riferimento all'azione revocatoria ordinaria, all'art. 2901, comma 2 c.c., che si traduce in una presunzione legale e assoluta di onerosità della prestazione della garanzia contestuale al credito garantito. L'Autore affronta, quin...