L’art. 1381 c.c. affida agli interpreti una norma che, disciplinando solo taluni tra gli effetti della promessa dell’obbligazione o del fatto altrui, pone difficili problemi di inquadramento sistematico. L’attuale disposizione del codice trae pedissequamente origine dalle analoghe disposizioni del Code Napoléon e del codice civile italiano del 1865. Fattispecie di natura contrattuale ed a forma libera, la promessa del fatto del terzo si presenta, di regola, quale “frammento di fattispecie”, accedendo ad un più ampio programma negoziale: in tale contesto si inserisce quale clausola-contratto o realizzando un collegamento negoziale con il contratto principale. In questi casi la promessa si caratterizza per l’assenza di un autonomo profilo ...