Le questioni sollevabili nella fase esecutiva del procedimento penale implicava la verifica della interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo due costanti direttive: la certezza della decisione all’esito dell’accertamento e i meccanismi eventualmente di parziale modifica del titolo esecutivo e di riparazione di errori nello stesso contenuti. Gli artt. 670-676 c.p.p. riconoscono al giudice dell’esecuzione poteri e competenze particolarmente ampi, sino a consentire il sindacato sulla esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. Sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla prassi, era opportuno verificare i rapporti tra incidente di esecuzione ed impugnazione tardiva e, anche, istanza di restituzione nel t...