Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il fatto che l'amministratore non possa essere chiamato a rispondere dei danni cagionati alla società per azioni per aver compiuto scelte inopportune sotto il profilo economico, ma pur sempre rientranti nella discrezionalità imprenditoriale, non significa che lo stesso non sia comunque rimproverabile per la scarsa diligenza mostrata nell'apprezzamento preventivo dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere. L'omissione da parte dell'amministratore di tutte le cautele normalmente richieste per la scelta concretamente effettuata costituisce fonte di responsabilità contrattuale anche con riguardo alla decisione di stipulare una transazione, che sia stata presa senza aver...