Il contributo ha ad oggetto lo studio di quelle ipotesi – contemplate dal codice di rito, dal codice civile e da leggi speciali – di un’istruzione non fondata sull’assunzione di prove in senso proprio, ma su elementi conoscitivi di natura diversa, che vengono dalla legge identificati sotto il profilo lessicale con espressioni differenti, quali, ad es., “informazioni”, “sommarie informazioni”, “opportune informazioni”, “informazioni del caso” e talvolta anche “opportuni accertamenti” o simili. Tali espressioni, pur nella loro apparente diversità, tuttavia rimandano ad un fenomeno che pare prestarsi ad una trattazione unitaria, che consiste nell’acquisizione al processo di elementi conoscitivi che nel contributo vengono convenzionalmente deno...