Lo scritto individua la natura giuridica dell’accordo che, in sede di trattative precontrattuali, mira a vincolare le parti non già alla stipulazione del futuro contratto, ma a non recedere dalle trattative stesse, imponendone la prosecuzione. Secondo parte della dottrina, un accordo di tal genere costituirebbe una sorta di negozio «preparatorio» sufficiente, se violato, a giustificare il risarcimento dei danni, nei limiti dell’interesse negativo. Il prezzo da pagare per pervenire a questa conclusione, tuttavia, non appare sistematicamente accettabile, visto che riuscirebbe incomprensibile la limitazione del risarcimento all’interesse negativo quando, una volta accertata l’esistenza di un vincolo derivante da un contratto già perfezionato,...