La decisione in commento afferma che sussiste litispendenza tra un giudizio interrotto e poi riassunto di cui \ue8 controversa l'estinzione e un successivo processo a parti invertite relativo allo stesso credito. L'A., annotando criticamente la pronuncia, rileva che un giudizio estinto e tardivamente riassunto non \ue8 di ostacolo alla (valida) instaurazione di un giudizio "de eadem re", atteso che esso non pende in maniera piena, ma solo a determinati effetti. Ci\uf2 nondimeno, \ue8 preferibile ritenere che al secondo giudice non sia possibile conoscere "incidenter tantum" della estinzione del processo preveniente, ma debba sospendere il giudizio per pregiudizialit\ue0 finch\ue9 il collega primo adito non si sia pronunciato sull'estinzione...