Il lavoro parte dalla constatazione che, pur essendo connessi al possesso della cittadinanza dell\u2019Unione una serie di diritti esplicitamente previsti dagli artt. 20 e seguenti FUE, una parte non indifferente dei diritti di cittadinanza di cui godono i cittadini dell\u2019Unione non sono stati introdotti ex novo con il Trattato di Maastricht. Da un lato, infatti, diritti di circolazione e soggiorno erano riconosciuti in modo esplicito ai cittadini anche non economicamente attivi sul mercato interno, in forza della normativa derivata, o erano affermati in via interpretativa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa all\u2019applicazione dell\u2019art. 7 CEE. In secondo luogo, anche quei diritti di circolazione e soggiorno or...