Per chiarire il ruolo della clausola di buona fede prevista ora dall’art. 33, c. cons., tenuto conto della (diversa) funzione tradizionalmente assegnatale in sede contrattuale, occorre un chiarimento preliminare circa i suoi caratteri costitutivi. L’opinione prevalente postula, si è detto, da un lato la sua natura oggettiva, “nonostante” la contestata formulazione della norma e il mancato inserimento nella traslazione nel codice al consumo dell’inciso “in contrasto”; e, per altro verso, la sua definizione in base al principio del “non significativo squilibrio”, nel profilo contenutistico, e sulla scorta dei criteri di cui all’art. 34, 1° co., c. cons., in quello operativo. In generale può dirsi che si considerano vessatorie le clausole c...