Dopo la conclusione del contratto - ed in special modo nella fase esecutiva di esso - possono verificarsi degli eventi non regolati nell’accordo, che determinano uno squilibrio economico tra le prestazioni sinallagmatiche, o rendono la prestazione ancora da eseguire non più idonea a soddisfare l’interesse per cui il contraente si era impegnato. Si tratta di eventi che, ad esempio, possono rendere una prestazione impossibile da eseguire, o eccessivamente onerosa, o – come detto sopra - inidonea al soddisfacimento dell’interesse per il quale era stata convenuta. Nonostante la regola “pacta sunt servanda” (art. 1372, 1°comma c.c.) sancisca l’irrilevanza di eventuali sopravvenienze rispetto al dovere di rispettare gli impegni assunti, il nostro...