Il contributo offre un commento all’art. 21 del nuovo Codice relativo alla programmazione triennale dei lavori pubblici e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. In particolare, viene messa in luce la circostanza che l’attività di programmazione si pone a valle di una attività di valutazione complessiva degli interessi da soddisfare concretizzando una serie di obiettivi da raggiungere nel medio e lungo termine. La programmazione da strumento di razionalizzazione della spesa e di definizione degli obiettivi strategici diventa strumento di controllo democratico sulla responsabilità politica