La produzione del testamento olografo non in originale ma in copia giustificherebbe, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, presunzione che potrebbe vincersi mediante la prova dell’esistenza della scheda al tempo dell’aperta successione. Siffatta presunzione non appare giustificata se solo si considera il rapporto tra documento e dichiarazione, e tra dichiarazione e documentazione. Ai fini dell’esistenza del negozio è, infatti, sufficiente e necessaria la formazione del documento (documentazione), là dove il risultato della documentazione (documento) è piuttosto funzionale alla prova del negozio. Se il testatore fotocopia la scheda testamentaria opp...