L'articolo esamina la disciplina del compenso del professista intellettuale alla luce da un lato delle previsioni del codice civile e dall'altro di quelle professionali, che nella generalità dei casi definiscono come obbligatoria la tariffa. VI è quindi un conflitto tra la regola generale (art. 2233 c.c.), che conferma il principio di autonomia contrattuale, e le regole particolari, che impongono al professionista il rispetto delle tariffe. Peraltro tale problematica è connessa con quella della legittimità delle tariffe stesse, che potrebbero essere considerate intese restrittive della concorrenza, come tali illegittime per contrasto con le norme antitrust interne ed europe