Il giurista moderno che si trovi oggi a riflettere sul contrarius consensus (mutuo dissenso secondo la terminologia del codice civile italiano vigente, cfr. art.1372) lo intenderà, nella maggior parte dei casi, come un contratto c.d. “eliminativo”, ed in ogni caso come un contratto a tutti gli effetti. Detta impostazione, che è chiaramente il risultato della espansione della categoria del contratto e della conseguente attrazione in quest’ultima anche dell’accordo eliminativo, non si riscontra all’interno del sistema contrattuale tipico proprio del diritto romano, nel quale il contrarius consensus non fu mai considerato un contratto. Il contrarius consensus nel il diritto romano è la facoltà riconosciuta alla parti di sciogliere, at...