Le regole di partecipazione all'udienza incidentale si sovrappongono, per alcuni aspetti, e si distaccano, per altri, da quelle dettate in via generale dall'art.127 c.p.p. per i procedimenti in camera di consiglio. Con riguardo alla persona sottoposta alle indagini, la disciplina codicistica, ai fini di un pieno e diretto esercizio del diritto di difesa, le riconosce la facoltà di intervenire: facoltà assoluta, qualora si tratti di esaminare un teste o un altro soggetto; facoltà subordinata ad una previa autorizzazione del giudice, nei casi di assunzione di un diverso mezzo di prova. La normativa disciplina, però, anche la situazione - contrapposta a quella appena descritta - in cui la presenza dell'indagato all'udienza possa venire imposta...