A poco più di un mese dal deposito della sentenza Paternò, con cui le Sezioni Unite avevano offerto un’interpretazione restrittiva (e convenzionalmente conforme) del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, di cui all’art. 75 co. 2 d.lgs. 159/2011, escludendone dall’alveo applicativo la violazione dei genericissimi obblighi di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, la Seconda sezione della Cassazione si dichiara apertamente non soddisfatta di questa soluzione, e sollecita l’intervento della Corte costituzionale perché dichiari l’illegittimità della disposizione penale in questione nella parte in cui, appunto, sanziona penalmente la violazione d...