La fase di ammissione della prova in dibattimento, morfologicamente descrivibile come sequenza iniziale e autonoma del procedimento probatorio, deputata alla selezione dei mezzi da esperire per la verifica dell’ipotesi formulata dal pubblico ministero, è disciplinata da un reticolo di regole che operano su due piani diversi, ma complementari: le norme che modulano la ripartizione dei poteri di iniziativa probatoria tra le parti e il giudice, declinabili attraverso lo schema dispositivo vs anti-dispositivo; le disposizioni che tracciano il volto polimorfico del “diritto” alla prova, delineando parametri, preambolo dialettico e caratteri della decisione giudiziale, anche di quella che, alla luce di un mutato quadro gnoseologico, revochi una p...