Sono molti gli elementi che hanno portato ad una diffusione del contratto di associazione in partecipazione. L’assunzione della posizione di associante anche da parte di chi non è imprenditore (come avviene nel caso degli avvocati, come riconosciuto dall’art. 8, l. 31 dicembre 2012, n. 247), l’ampiomargine lasciato alle parti nel definire l’affare relativamente al quale determinare utili e perdite nonché la libertà nello stabilire quale sia l’apporto a carico dell’associato hanno consentito l’utilizzo di tale contratto come valida alternativa a diversi altri schemi negoziali, con particolare riguardo a rapporti associativi, a contratti di finanziamento ed a quelli di collaborazione lavorativa. Ciò costituisce lo spunto per una ril...