La riforma sulla filiazione del 2012/2013 elimina una discriminazione nei confronti dei figli, che nella disciplina previgente erano definiti incestuosi. La novella ristabilisce un filo conduttore tra le due norme, da un lato, con l’attuale riconoscibilità ex art. 251 c.c. dei figli nati da un vincolo di parentela o affinità, condizionata all’autorizzazione giudiziale, e dall’altro con l’art. 278, con la possibilità di esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, per coerenza sistematica, sempre previa autorizzazione giudiziale. L’incostituzionalità dell’art. 278, co. 1, c.c. (C. cost. 28.11.2002, n. 494), non aveva investito l’art. 251, co. 1, che continuava a prevedere il divieto discriminante del riconosc...