L’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità può essere promossa nell’interesse del figlio minore dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale. La riforma sulla filiazione naturale del 2012/2013 (l. 10.12.2012 n. 219, completata dal d.lgs. 28.12.2013 n. 154) ha inciso soltanto nella soppressione dell’aggettivo “naturale” riferito all’azione di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, e nella sostituzione della locuzione “potestà” con “responsabilità genitoriale” (art. 316 c.c.). Più significativo è l’abbassamento da sedici a quattordici anni dell’età richiesta al minore per esprimere il suo consenso a promuovere o proseguire l’azione (co. 3, modificato dall’art. 32, d.lgs. n. 154/2013). Sono analizz...