La fattispecie impresa agricola rientra a pieno titolo nell’ampio genus delineato dall’art. 2082 c.c. Sotto il profilo logico, nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell’art. 2135 c.c., quella agricola è considerata attività di impresa e non già di mero godimento del fondo sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a creare ricchezza e a soddisfare le necessità del mercato. Per l’acquisto della qualifica di imprenditore agricolo non è necessario che le attività di coltivazione della terra, di silvicoltura e di allevamento degli animali siano esercitate congiuntamente, essendo a tal fine sufficiente anche l’esercizio separato: la struttura dell’art. 2135 c.c. - sia nell’attuale formu...